Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
L’Istituto Comprensivo Galbusera non emana bandi di concorso per reclutamento di personale. Il personale a tempo determinato viene assegnato dall’Ufficio Scolastico territoriale (personale collocato nelle graduatorie di prima fascia) o individuato, mediante convocazione diretta, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di seconda e terza fascia.
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