Ultima modifica: 28 Marzo 2018

Liste di attesa

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

28 Marzo 18 Documento Trasparenza

Liste di Attesa

Le liste di attesa degli iscritti in esubero sono consultabili presso gli Uffici di Segreteria, durante gli orari di apertura al pubblico.




Link vai su